Materie del servizio
A chi è rivolto
Agli Enti del Terzo Settore che utilizzano volontari per lo svolgimento delle proprie attività in modo non occasionale
Descrizione
L'art. 17 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede che gli enti facenti parte del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, senza retribuzione.
Gli enti sono obbligati a tenere il registro dei volontari in cui devono essere iscritti tutti i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il registro deve essere vidimato in modo da garantirne la veridicità e prevenirne una alterazione dei contenuti. Le pagine che compongono il registro devono essere numerate progressivamente e validate in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti (Decreto ministeriale 14/02/1992).
Inoltre nell’ultima pagina del registro, viene indicato il numero di fogli che lo compongono.
L'agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 333 del 4 luglio 2023, ha chiarito che sia la vidimazione che la domanda di ottenimento della stessa risultano esenti da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 2, del CTS in quanto rientra nella tipologia dei documenti cartacei o informatici descritti nel comma 5.
Come fare
Per ottenere la vidimazione occorre presentare domanda al protocollo del Comune allegando il registro per permettere la vidimazione. Non saranno accettati fogli no rilegati
Cosa serve
Richiesta scritta come da modulo
Cosa si ottiene
La vidimazione del Registro dei Volontari
Tempi e scadenze
10 giorni dalla data della richiesta
Accedi al servizio
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2025, 13:22