La data dalla quale calcolare l'agevolazione in caso di cessione in comodato in corso d'anno decorre dalla registrazione del contratto? Secondo noi si in quanto il comune è terzo rispetto ai contraenti e l'opponibilità si ha con la registrazione.
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Si premette che secondo la giurisprudenza di Cassazione - anche se sul punto non v’è giurisprudenza consolidata - il Fisco deve essere considerato terzo rispetto ai contraenti (Cass. n. 2402/2000). Tuttavia, occorre anche considerare che l’art. 2704 c.c. prevede che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa ed è computabile riguardo ai terzi, non solo “dal giorno in cui la scrittura è stata registrata” ma anche in altre ipotesi, come “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”. L’agevolazione per i comodati è subordinata non solo alla registrazione del contratto di comodato ma anche alla condizione che il comodatario abbia la residenza e la dimora abituale nell’immobile ricevuto in comodato. Pertanto, la data in cui il comodatario ha acquisito la residenza anagrafica può essere considerata come “data certa” che comprova la data di sottoscrizione del contratto di comodato. In conclusione, si ritiene che nel caso in cui il comodatario abbia acquisito la residenza al 1° gennaio 2016 ed il contratto di comodato sia registrato tardivamente, con l’effettuazione del ravvedimento operoso relativamente all’imposta di registro, questo esplichi effetti ai fini IMU dalla data della sottoscrizione, comprovata dalla residenza anagrafica, e non dalla data di registrazione. Infine, va evidenziato, che anche il Dipartimento delle finanze sembraconcordare con quanto qui sostenuto, visto che nella Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016 si è sostenuto che l’agevolazione decorre non dalla data di registrazione ma dalla data del contratto di comodato.
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Data risposta:
mercoledì 27 aprile 2016